Art. 213 c.p.p. — Ricognizione di persone. Atti preliminari

Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilita' del riconoscimento. Nel verbale e' fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' causa di nullita' della ricognizione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 267/1994

    Questione infondata
    30 giugno 1994

    Riguardo alla ricognizione di persone, prevista dall'art. 213 cod. proc. pen., conformemente alla concorde dottrina e alla stessa giurisprudenza, deve ritenersi, che -sebbene non sia esplicitato dalla norma- nel caso in cui la persona chiamata ad effettuare l'atto in questione, sia un coimputato o un imputato in un procedimento connesso, in base al principio 'nemo tenetur se detegerè, essa sia assistita dal diritto al silenzio e possa non prestarsi alla ricognizione attiva. Ne' a diversa conclusione può condurre il fatto che la disciplina della ricognizione non contempla, per il coimputato e per l'imputato in un procedimento connesso, le incompatibilità per gli stessi previste dall'art. 197 cod. proc. pen. riguardo alla testimonianza, giacché, comunque si voglia definire la natura del mezzo di prova-ricognizione, è arbitrario equiparare la ricognizione alla testimonianza. Vanno quindi respinte - in quanto formulate in base all'errato contrario assunto interpretativo - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa formulate in proposito. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 213 cod. proc. pen.). - Cfr. Cassazione, Sez. VI pen., u.p. 18 febbraio 1994 (Goddi), secondo la quale, nell'ipotesi in questione, è applicabile la regola, prevista per l'esame dall'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen., dell'avviso della facoltà di non rispondere. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 213 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art213 · fonte del testo

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