Art. 1 (Articoli addizionali)
[1]ARTICOLI ADDIZIONALI
[2]I Plenipotenziari incaricati della negoziazione del Trattato di commercio e navigazione, sottoscritto oggi stesso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, hanno convenuto nei seguenti articoli addizionali, che saranno considerati come parte integrante del sopraddetto accordo internazionale.
[3]Art. 1.
[4]Il pareggio o assimilazione stipulati all'articolo 26 del Trattato di commercio e navigazione di questa data tra il Regno d'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay non comprendono i casi nei quali il Governo Orientale dell'Uruguay credesse necessario, a titolo di reciprocita', accordare speciali favori, esenzioni e privilegi al commercio di frontiera, o al fluviale, che gli Stati limitrofi e vicini mantengono con la Repubblica per i fiumi Parana', Uruguay e loro confluenti. E' ben inteso, pero', che detti speciali favori, esenzioni e privilegi non potranno applicarsi ai prodotti di quel commercio che sieno similari ai prodotti italiani, ne' estendersi ai bastimenti di quegli Stati.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
