[1]Nel caso di ritardo, sia nelle partenze che negli arrivi, non derivanti da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo e di lire 100 per ogni ora consecutiva.
[2]Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.
[3]Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una localita' non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio di quella in cui fossero incorsi per ritardo nell'arrivo.
[4]Il ritardo frapposto a sostituire un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'articolo 15, o ad introdurre nel materiale nautico le migliorie di cui al successivo articolo 16, sara' punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facolta' riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.
[5]L'ammontare delle multe sara' ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione, e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione siccome e' detto all'art. 8.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
