Art. 16 (Quaderno d'oneri E)
[1]Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio ed anche prima quando se ne verificasse il bisogno, il Governo fara' procedere alla visita del materiale, ed avra' facolta' di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potesse suggerire.
[2]In caso di inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'articolo 36, ed il Governo avra' inoltre facolta' di rescindere il contratto.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
