Art. 16 (Quaderno d'oneri C)
[1]Ogni cinque anni, dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo fara' procedere alla visita del materiale, ed avra' facolta' di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potesse suggerire, senza pregiudizio di quanto e' disposto col precedente articolo 13.
[2]In caso di inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'articolo 36, ed il Governo avra' inoltre facolta' di rescindere il contratto.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
