[1]Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di ore dieci senza causa di forza maggiore, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere, di concerto con le autorita' locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

[2]Nel caso d'interruzione ripetuta, il Governo potra' con semplice lettera o nota stragiudiziale eccitare i concessionari perche' il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.

[3]Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art37 · fonte del testo

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