[1]La direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare delle visite allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

[2]Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla direzione generale delle poste, ferma la responsabilita' che l'impresa possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti seguiti.

[3]In caso di perdita di un piroscafo i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di nove mesi.

[4]Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purche' adatto al servizio e come tale accettato dalla giunta speciale sopraddetta.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari