Art. 37 (Quaderno d'oneri E)
[1]Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, oltre le ore ventiquattro dai punti estremi, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere, di concerto colle autorita' locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.
[2]Nel caso di interruzioni ripetute, il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari perche' il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.
[3]Quando, nonostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' essere per questo solo motivo pronunciata da tribunale competente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
