[1]Prima della attuazione del servizio i concessionari presenteranno all'approvazione della direzione generale delle poste le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base ai massimi determinati dai precedenti articoli 25 e 30, riducendo i prezzi di trasporto fra i diversi scali alla piu' prossima unita' inferiore o superiore per rotondita' di cifra.
[2]Sara' in facolta' dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.
[3]Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria la elevazione dei prezzi oltre i massimi indicati nel presente capitolato, i concessionari dovranno formolare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e commercio.
[4]Uguale approvazione sara' necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci contemplate nel quadro A, o per assimilazione di merci non comprese in detto quadro.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
