[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe approvate dall'amministrazione delle poste.
[2]I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio od in societa' con altre persone operazioni commerciali di trasporto su tutte le linee indicate nel presente quaderno di oneri.
[3]Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sara' interamente devoluto ai concessionari.
[4]Nello scopo di facilitare i predetti trasporti i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.
[5]Le agenzie stabilite in citta', ove esistono porti, saranno obbligate di accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi, per rimetterle ai piroscafi in partenza.
[6]Le agenzie dei porti in arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.
[7]I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinche' i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio, senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e merci di qualsiasi natura possano essere trasportate da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.
[8]I concessionari infine dovranno, con le norme preindicate, attuare servizi cumulativi con le ferrovie, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sara' designato dal Governo.
[9]Il detto servizio cumulativo dovra' estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.
[10]Il Governo, sentiti i concessionari, designera' in ciascun porto od approdo il luogo di sbarco e d'imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei viaggiatori e delle merci.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
