[1]Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco annesse al presente capitolato.
[2]Le merci si dividono in quattro categorie, ciascuna delle quali comprende quelle indicate nell'elenco che fa seguito alle condizioni d'imbarco.
[3]Il maximum dei prezzi di trasporto sara' proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva come risulta dal seguente quadro:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Le spedizioni di piccoli colli, di effetti o di commestibili per uso di privati e non di commercio, non eccedenti 40 chilogrammi, saranno sottoposte alla tassa di trasporto uniforme per qualunque destinazione di lire 2, non computate le spese doganali, di polizza, di bollo, di imbarco e di sbarco, che saranno rimborsate, oltre il nolo suaccennato.
[6]Le tariffe per servizi cumulativi, tanto fra le imprese marittime, quanto con le ferrovie, saranno compilate in base a quelle sopra indicate, con l'aggiunta delle maggiori spese richieste dai servizi medesimi, e dovranno essere approvate dal Governo. I concessionari saranno obbligati, a parita' di condizioni, a non accordare preferenze ed a non stipulare contratti, che abbiano per iscopo di diminuire le tariffe a favore esclusivo di uno o piu' speditori.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
