[1]La direzione generale delle poste determinera' il tempo necessario per le operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza dalle singole linee.

[2]Il carico delle merci dovra' cessare non appena siano stati consegnati a bordo i dispacci postali. Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo, e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.

[3]Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posti sotto coperta, potra' essere collocato sul ponte. Agli animali poi sara' assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.

[4]Nessun collo di grosso bagaglio potra' essere collocato nelle sale dei viaggiatori.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art34 · fonte del testo

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