[1]La direzione generale delle poste determinera' il tempo necessario per le operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza dalle singole linee.
[2]Il carico delle merci dovra' cessare non appena siano stati consegnati a bordo i dispacci postali. Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo, e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.
[3]Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posti sotto coperta, potra' essere collocato sul ponte. Agli animali poi sara' assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.
[4]Nessun collo di grosso bagaglio potra' essere collocato nelle sale dei viaggiatori.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
