[1]Prima dell'attuazione del servizio concessionari presenteranno all'approvazione della direzione generale delle poste le tariffe per i viaggiatori e per le merci, in base alle norme determinate dai precedenti articoli 25 e 30.

[2]Sara' in facolta' dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.

[3]Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria l'elevazione delle tariffe, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, e dell'agricoltura e commercio.

[4]Uguale approvazione sara' necessaria per il passaggio dall'una all'altra categoria delle merci cambiate fra i porti del Regno, e contemplate nell'elenco che fa seguito ai servizi insulari, o per assimilazione di merci non comprese in detto elenco.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-c-art35 · fonte del testo

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