Art. 35 (Quaderno d'oneri C)
[1]Prima dell'attuazione del servizio concessionari presenteranno all'approvazione della direzione generale delle poste le tariffe per i viaggiatori e per le merci, in base alle norme determinate dai precedenti articoli 25 e 30.
[2]Sara' in facolta' dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.
[3]Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria l'elevazione delle tariffe, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, e dell'agricoltura e commercio.
[4]Uguale approvazione sara' necessaria per il passaggio dall'una all'altra categoria delle merci cambiate fra i porti del Regno, e contemplate nell'elenco che fa seguito ai servizi insulari, o per assimilazione di merci non comprese in detto elenco.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
