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((Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente)). I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Sei il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta. ((I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente)). Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Testo in vigore dal 17 aprile 1977 al 31 dicembre 1980

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 392/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa il limite temporale, per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo. Infatti, da un lato, è inconferente l'indicazione quale parametro violato dell'art. 53 Cost.; dall'altro, il limite censurato non è lesivo del principio di ragionevolezza, poiché la prospettata possibilità di correzione sino all'accertamento definitivo del maggior reddito, finirebbe per divenire un mezzo elusivo delle prescrizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e delle relative sanzioni. - Sulla natura sostanziale e non processuale del principio di capacità contributiva, v. citate sentenza n. 18/2000 e ordinanza n. 430/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 340/1991

    Altra decisione
    11 luglio 1991

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MIN…

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 367/1990

    Altra decisione
    24 luglio 1990

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa (art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni in l. 27 aprile 1989, n. 154).

    Art. 3 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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  6. 30 ottobre 1993 — 24 luglio 1994per 9 mesi
  7. 25 marzo 1993 — 30 ottobre 1993per 7 mesi
  8. 1 gennaio 1991 — 25 marzo 1993per 2 anni
  9. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1991per 10 anni
  10. 17 aprile 1977 — 31 dicembre 1980per 4 anni
  11. 16 ottobre 1973 — 17 aprile 1977testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 17 aprile 1977. 11 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tolto: entro il 31 marzo aggiunto: tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul … anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta tolto: dall'art. 7 entro il 31 marzo aggiunto: dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art9 · fonte del testo

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