Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa il limite temporale, per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo. Infatti, da un lato, è inconferente l'indicazione quale parametro violato dell'art. 53 Cost.; dall'altro, il limite censurato non è lesivo del principio di ragionevolezza, poiché la prospettata possibilità di correzione sino all'accertamento definitivo del maggior reddito, finirebbe per divenire un mezzo elusivo delle prescrizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e delle relative sanzioni. - Sulla natura sostanziale e non processuale del principio di capacità contributiva, v. citate sentenza n. 18/2000 e ordinanza n. 430/2000.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MIN…
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa (art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni in l. 27 aprile 1989, n. 154).
Art. 3 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalità del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonché quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - così operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'è quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perché la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericità delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perché, stante la diversità obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore può compiere attraverso una più attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano, di Torino e di Trento con le ordinanze indi…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanre…
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo più di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con più di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione è entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Art. 3 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
11 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1998 al 1 gennaio 2027. 10 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998aggiunto: IL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. tolto: 322 aggiunto: 141 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art9 · fonte del testo
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