Art. 63 — Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

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Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi. ((Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.))

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016 al 3 dicembre 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1998

    Questione inammissibile
    9 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella parte in cui "vieta al dipendente dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.. - O. nn. 62 e 74/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 63 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2016. 78 parole tolte, 93 parole aggiunte.

… del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi. Il Ministero aggiunto: dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tolto: e della rappresentanza aggiunto: tecnica davanti alle commissioni tributarie tolto: gliaggiunto: , se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto tolto: dell'amministrazione finanziaria, aggiunto: degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e tolto: i sottufficiali aggiunto: ispettori della guardia di finanzatolto: , collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata aggiunto: o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. tolto: Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza aggiunto: Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti in un albo professionale tolto: o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietatotolto: , per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di aggiunto: di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli tolto: uffici finanziari aggiunto: enti impositori e davanti le commissioni tributarietolto: . Chi esercita aggiunto: per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in tolto: materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la tolto: multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila aggiunto: sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art63 · fonte del testo

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