Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (articolo 63, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 13, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. 2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dall'articolo 57, comma 12, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie e amministrativo-contabili ovvero a coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali, e hanno svolto almeno cinque anni di attivita' ovvero a coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art270 · fonte del testo

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