Art. 10 — Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza

All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro". A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art10 · fonte del testo

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