Art. 63 — Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

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Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1998

    Questione inammissibile
    9 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella parte in cui "vieta al dipendente dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.. - O. nn. 62 e 74/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 63 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art63 · fonte del testo

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