Art. 63 — Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

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Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ((ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)) e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005 al 1 gennaio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1998

    Questione inammissibile
    9 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella parte in cui "vieta al dipendente dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.. - O. nn. 62 e 74/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 63 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 3 dicembre 2005. 21 parole aggiunte.

… e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma aggiunto: ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art63 · fonte del testo

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