Corte costituzionale

Ordinanza n. 350/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto

dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con

ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Zanola Claudio contro

l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 25 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso

di accertamento relativo a taluni immobili ai fini dell'imposta di

registro e dell' imposta sull'incremento valore degli immobili

(INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con

ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 25 del 1995), ha sollevato,

in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale fissa la sanzione -

consistente in una pena pecuniaria da lire centomila a lire un

milione, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze - per

l'inosservanza dell'obbligo, posto dall'art. 36, quarto comma, dello

stesso d.P.R. n. 600 del 1973, a carico degli organi giurisdizionali

e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,

vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come

violazioni tributarie, di comunicarli direttamente al comando della

Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione

degli stessi;

che, ad avviso del giudice a quo, la possibilità, prevista

dalla disposizione impugnata, che il Ministro delle finanze irroghi

ai giudici tributari una sanzione disciplinare per eventuali

omissioni collegate all'esercizio delle loro funzioni, sarebbe

incompatibile con l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni

speciali, sancita dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per

difetto di rilevanza nel giudizio a quo; mentre, nel merito, ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la eccezione di inammissibilità formulata dalla

Avvocatura generale dello Stato merita accoglimento, in quanto la

questione è prospettata in via meramente ipotetica, non essendo

profilato un qualsiasi obbligo di specifica comunicazione di fatti

configurabili come illeciti tributari, né tantomeno contestata,

nella fattispecie, alcuna violazione ai giudici tributari in

relazione alla inosservanza di un tale obbligo;

che non possono indurre a diversa conclusione le considerazioni

svolte dal collegio remittente in ordine alla rilevanza della

questione in quanto concernente l'indipendenza del giudice: la

disposizione censurata, infatti, non incide sul rapporto che il

giudice è chiamato a decidere, né concerne la composizione

dell'organo giudicante. Di conseguenza, essa non può trovare

applicazione sotto alcun profilo da parte dello stesso giudice

(ordinanze n. 594 del 1989 e n. 326 del 1987);

che la questione sollevata va, pertanto, dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 19

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 108,

secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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