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Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma ((dell'art. 55)).
Testo in vigore dal 20 gennaio 1977 al 1 aprile 1998
