Art. 5 — Avvio del procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1997 al 29 gennaio 2009. Leggi il testo vigente →

L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

  • a)i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Testo in vigore dal 17 luglio 1997 al 29 gennaio 2009

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 325/2000

    Questione inammissibile
    21 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera "a", e 6, primo comma, censurati, per violazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedono parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono la definizione della controversia senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice, ne' espletata attività istruttoria e per violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, in quanto demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle imposte, con conseguente non punibilità dei reati, senza limiti ed in via permanente. A.M.M.

    Art. 5 Accertamento con adesione · Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 2 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari