Art. 5 — Avvio del procedimento
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.
Art. 5 · Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 11 Accertamento con adesione · Art. 12 Accertamento con adesione
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera "a", e 6, primo comma, censurati, per violazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedono parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono la definizione della controversia senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice, ne' espletata attività istruttoria e per violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, in quanto demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle imposte, con conseguente non punibilità dei reati, senza limiti ed in via permanente. A.M.M.
Art. 5 Accertamento con adesione · Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 2 cost. · Art. 23 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2024 al 1 gennaio 2027. 205 parole tolte, 7 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
tolto: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
tolto: b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
tolto: c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 29 NOVEMBRE 2008aggiunto: LGS. 5 AGOSTO 2026, N. tolto: 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. aggiunto: 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5 · fonte del testo
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