Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Avvio del procedimento (articolo 5 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

[2]1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 351 gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

  • a)i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  • c)le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
  • d)i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c). 2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art349 · fonte del testo

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