Art. 15 — Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1997 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute.

Testo in vigore dal 17 luglio 1997 al 1 gennaio 1998

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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