Art. 48-ter — Violazione relative alle donazioni anteriori
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 57, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)))
[2]1. ((Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
