Art. 15 — Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.
A differenza dell'acquiescenza parziale all'avviso di accertamento, che si sostanzia in un atto unilaterale del contribuente, l'accertamento con adesione parziale ha natura bilaterale, con la conseguenza che, in caso di mancata accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente non può ricorrere al giudice per ottenere una decisione sostitutiva del mancato consenso da parte di quest'ultima.
Art. 15 · Art. 2 Accertamento con adesione
In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie del "lieve inadempimento" di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015 e non avente efficacia retroattiva) esclude la decadenza dalla rateazione, ricorrendone i presupposti, nelle sole ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del richiamato decreto ovvero di versamento in un'unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non concerne il diverso caso previsto all'art. 15 del decreto medesimo.
Art. 15 · Art. 15-ter Riscossione imposte sul reddito · Art. 8 Accertamento con adesione
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
9 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2027. 255 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15 · fonte del testo
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