Art. 8 — Agevolazioni fiscali

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Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni". I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 1 maggio 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24254/2025

    31 agosto 2025

    In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

    Art. 8 · Art. 17 ONLUS · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 24 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 409 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/2015

    Questione inammissibile
    26 maggio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e 27- bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato. Le disposizioni sottoposte a scrutinio contengono una norma inconferente rispetto alle censure del giudice a quo . Infatti, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, la violazione denunciata non discenderebbe dall'applicazione delle contestate disposizioni - relative alle esenzioni dall'imposta di bollo - bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), le quali tuttavia non hanno formato oggetto di censura. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 59/2013 e 241/2012; ordinanze nn. 180/2011, 126/2011, 120/2011, 335/2010, 248/2010 e 92/2009.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/2012

    Questione infondata
    20 aprile 2012

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevata nella parte in cui limita alle imposte di registro e di bollo le esenzioni previste per gli atti costitutivi e per gli atti onerosi inter vivos connessi allo svolgimento dell'attività delle medesime organizzazioni ed assoggetta, invece, tali atti alle imposte ipotecarie e catastali, in quanto, non essendovi identità delle due situazioni messe a confronto dal giudice rimettente e tenuto conto delle differenze esistenti sia tra le imposte considerate, sia tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore con le agevolazioni in esame, appare tutt'altro che irragionevole il diverso trattamento tributario previsto dall'art. 8 della legge n. 266 del 1991 per gli atti inter vivos a titolo oneroso, da un lato, e per gli atti donativi a titolo liberale e gli atti mortis causa , dall'altro. - In tema di concessione di agevolazioni tributarie, v. citate sentenze n. 27 del 2001; n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 144, n. 46 del 2009 e n. 10 del 1999. - In senso analogo, v. citata ordinanza n. 181 del 2005.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Volontariato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nella parte in cui detta norma non prevede anche l'esenzione dall'IVA, oltre che dall'imposta di registro, per gli acquisti, da parte delle organizzazioni di volontariato, di beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle loro attività. Appare, infatti, tutt'altro che irragionevole, ed anzi coerente con la diversità di natura e di struttura delle due imposte, che un'esenzione fiscale disposta in considerazione dell'attività svolta da determinati soggetti (le organizzazioni di volontariato) riguardi solamente l'imposta di registro gravante sugli atti da questi compiuti e l'IVA relativa alle prestazioni dai medesimi eseguite, ma non anche, in caso di acquisto di beni, l'imposta sul valore aggiunto cui è assoggettato altro contribuente, il cedente, il quale svolge un'attività diversa da quella considerata dalla norma di esenzione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Volontariato · Art. 17 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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