Art. 84 c.t.s. — Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato:

  • a)attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
  • b)cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • c)attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. ((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa')) ((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

Testo vigente dal 20 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2018 al 20 agosto 2022. 34 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropiciNon si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2, 3 …

c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. aggiunto: 2. I redditi degli immobiliaggiunto: , destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariatoaggiunto: , sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa' aggiunto: 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche tolto: alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. aggiunto: agli enti filantropici

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art84 · fonte del testo

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