Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Famiglia

Matrimonio

Sottovoce della voce 082 nella classificazione del Massimario

57 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 18 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 57ª delle 57 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11661/2025

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Impresa familiare › (Costituzione › Natura › Oggetto) › Requisiti soggettivi ed oggettivi

    Impresa familiare - Nozione di “familiare” ex art. 230-bis c.c. - Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - Convivente di fatto - Estensione - Fattispecie.

    In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).

    Rv. 674829-01Rassegna di aprile 2025, p. 12Art. 230-bis c.c. · Art. 230-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11481/2025

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Comunione legale

    In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata

    Rv. 674700-01Rassegna di aprile 2025, p. 201Art. 599 c.p.c. · Art. 492 c.p.c. · Art. 498 c.p.c. · Art. 567 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10545/2025

    Separazione personale dei coniugi › Consensuale

    Trasferimento immobiliare in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Omologazione dell’accordo e funzione solutoria degli obblighi di mantenimento - Rilevanza ostativa - Esclusione - Ragioni.

    L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 674637-01Rassegna di aprile 2025, p. 181Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9879/2025

    Scioglimento › Divorzio › Obblighi › Verso l'altro coniuge › Decesso dell'obbligato

    Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Esclusione - Fondamento - Applicazione del termine di sospensione feriale - Sussistenza.

    Le controversie, ex art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Pertanto la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.

    Rv. 674269-01Rassegna di aprile 2025, p. 33Art. 9 divorzioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9882/2025

    Scioglimento › Divorzio › Procedimento › Intervento P.M. › Impugnazioni

    Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.

    In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

    Rv. 674270-01Rassegna di aprile 2025, p. 33Art. 737 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 350 c.p.c. · Art. 221 rilancio e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1486/2025

    Separazione personale dei coniugi › Effetti › Provvedimenti per i figli

    Procedimenti ex art. 337-bis c.c. - Criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337-ter c.c. - Valutazione in concreto - Necessità - Valutazione in astratto - Esclusione.

    Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.

    Rv. 673595-04Rassegna di gennaio 2025, p. 31Art. 337-bis c.c. · Art. 337-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 234/2025

    Separazione personale dei coniugi › Effetti › Assegno di mantenimento

    Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento - Natura - Presupposti - Mancanza di adeguati redditi del richiedente - Criteri di valutazione.

    In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.

    Rv. 673633-01Rassegna di gennaio 2025, p. 14Art. 156 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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