Art. 13 — Contributi per l'autonoma sistemazione
All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;
- b)al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.»;
- c)al comma 4, le parole: «e di euro 6.906.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: ((«, di euro)) 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026».
Testo vigente dal 5 luglio 2025
