Art. 13-bis — Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023

E' autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza e' compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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