Art. 9-sexies — Contributi per l'autonoma sistemazione
La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 ((, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026)). Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 ((, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026)). Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il ((31 dicembre 2027)), in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il ((31 dicembre 2027)), ((in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del sisma del 21 maggio 2026)). I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024, di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 4.063.514 per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un 'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
