Art. 4 — Delega di funzioni alle comunità montane
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1981 al 13 ottobre 2000. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I comuni possono delegare alle comunita' montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunita' stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti. In ogni caso gli interventi finanziari della comunita' montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art4 · fonte del testo
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