Art. 93 — Responsabilità patrimoniale

Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/2007

    Questione infondata
    13 luglio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», in quanto le disposizioni denunciate (e, segnatamente, gli artt. 93 e 226), si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell'ente locale.

    Art. 93 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 226 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 274 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art93 · fonte del testo

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