Art. 7 — Durata degli organi elettivi di comunie province
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1999 al 13 ottobre 2000. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art7 · fonte del testo
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