Art. 9 — Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).

Testo vigente dal 29 aprile 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 404/2002

    Parametro
    25 luglio 2002

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002. Il cancelliere: Fruscella

    Art. 63 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 9 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 24 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 29 aprile 2006. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. tolto: Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art9 · fonte del testo

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