Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 5, l. 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis, in quanto -posto che la l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilità attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come 'extrema ratiò la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicché, se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilità, confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimosso la causa di incompatibilità, dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilità stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia così delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre però temperare l'eccessiva severità del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti. - S. nn. 235/1988, 253/1989, 476/1991, 141/1996, 357/1996. red.: S. Di Palma
Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 6 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Non è fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilità ivi contemplate per la carica, fra l'altro, di consigliere comunale, e dell'art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilità dalla qualità di sindaco, in quanto - posto che, in base alla riforma recata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), il sindaco, eletto direttamente, sebbene non sia scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale, è pur sempre membro del consiglio comunale con diritto di voto - in tale quadro sistematico l'unica interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione è nel senso che le cause di incompatibilità a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali (e che valevano 'ipso iurè anche per i sindaci quando questi erano eletti dai consigli nel proprio seno) - la cui 'ratiò consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità - valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. red.: S. Di Palma
Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 97 cost.
L'art. 9 bis, comma terzo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi e delle Amministrazioni comunali) nella parte in cui consente il ricorso immediato all'Autorità giudiziaria ordinaria, e impone all'eletto di far cessare la causa di decadenza dalla carica elettiva, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art.6 della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale: 10 giorni) non comporta alcun onere eccessivo o incongruo (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma citata).
Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 5 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1997 al 13 ottobre 2000. 196 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, "fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art9bis · fonte del testo
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