Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1978 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 86,

comma primo, e 272 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, promossi con le ordinanze emesse il 18 febbraio

1975 e il 15 ottobre 1976 dalla Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale -, sui ricorsi di Pezzulo Maria Teresa e Bellinazzo

Ero, iscritte ai nn. 687 e 688 del registro ordinanze 1976 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.

Visto l'atto di costituzione di Bellinazzo Ero, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per la Bellinazzo, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con istanza 12 gennaio 1972 Maria Teresa Pezzulo chiese la

concessione della pensione di riversibilità già goduta dalla madre,

Elvira Ricciardi, deceduta il 13 novembre 1971, vedova di Michele

Pezzulo, macchinista delle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rigettò l'istanza

perché la Pezzulo era stata giudicata dalla Commissione medica

collegiale inabile al lavoro per infermità insorta dopo il 1 gennaio

1958 e, quindi, non ricorreva una delle condizioni previste dall'art.

12 legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Avverso il provvedimento di rigetto 3 aprile 1973 la Pezzulo

propose, con atto 7 aprile 1973, ricorso alla Corte dei conti.

Con ordinanza 18 febbraio 1975 la Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale - ha sollevato, di ufficio, ritenendola rilevante ai

fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 272 testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

e, per attrazione, dell'art. 86, comma primo, stesso testo unico, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del

29 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata, Maria Teresa Pezzulo. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, con atto depositato il 18 gennaio 1977, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Con istanza 12 gennaio 1967 Ero Bellinazzo chiese la concessione

della pensione di riversibilità già goduta dalla madre, Maria

Bellinazzo Ramponi, deceduta il 12 novembre 1966, vedova

dell'archivista Filippo Bellinazzo.

L'Amministrazione della difesa rigettò l'istanza perché il medico

provinciale di Bologna aveva espresso il parere che l'inabilità della

Bellinazzo al lavoro non sussisteva alla data del 1 gennaio 1958, cui

si riferiva l'art. 12 legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Avverso il provvedimento di rigetto 6 giugno 1968 la Bellinazzo

propose ricorso alla Corte dei conti.

Con ordinanza 15 ottobre 1976 la Corte dei conti, sezione III

giurisdizionale, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione della

controversia e non manifestamente infondata la questione proposta dalla

Bellinazzo e concernente la legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 272, comma primo, testo unico

approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 "nella parte in cui

dispone che il diritto a pensione è riconosciuto agli orfani

maggiorenni del dipendente o pensionato dello Stato che siano inabili

al lavoro e nullatenenti alla data del 1 gennaio 1958". Ha, inoltre,

fatto presente l'opportunità di estendere la eventuale dichiarazione

di illegittimità costituzionale all'art. 86, comma primo, stesso testo

unico.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del

29 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte

privata, Ero Bellinazzo, con memoria depositata il 24 luglio 1976, ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18

gennaio 1977.

La parte privata ha affermato che sussiste contrasto tra l'art. 3

della Costituzione e l'art. 272, comma primo, testo unico approvato con

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

L'Avvocato generale dello Stato ha chiesto che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze 18 febbraio 1975 e 15 ottobre 1976 la Corte

dei conti, sezione III giurisdizionale, ha proposto la medesima

questione di legittimità costituzionale dell'art. 272 testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nella prima ordinanza,

inoltre, la denuncia di incostituzionalità viene estesa "per naturale

attrazione" all'art. 86, primo comma, del medesimo testo unico.

I due giudizi vanno, quindi, riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Secondo la Corte dei conti l'art. 272 d.P.R. n. 1092 del 1973

- che riconosce diritto a pensione agli orfani maggiorenni del

dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958,

che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo

decesso e, alla data suddetta, fossero inabili al lavoro proficuo e

nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità al lavoro e

nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del

pensionato - sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,

sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una

non giustificata disparità di trattamento tra orfani inabili alla data

del 1 gennaio 1958 e orfani divenuti inabili dopo la stessa data.

La questione non è fondata.

L'art. 272 d.P.R. n. 1092 del 1973 concerne i diritti che la legge

15 febbraio 1958, n. 46, aveva conferito, con gli artt. 12 e 18, agli

orfani maggiorenni.

Ora va considerato che l'art. 12 legge n. 46 del 1958 attribuì per

la prima volta il diritto a pensione "anche agli orfani maggiorenni e

alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a

carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti".

Il seguente art. 18 stabilì che "è concesso diritto a pensione alle

figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto

prima dell'entrata in vigore della presente legge, che siano state

conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data

del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano

nullatenenti, anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di

nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del

pensionato".

Il successivo art. 20 prescrisse che la legge "ha effetto dal 1

gennaio 1958".

L'impugnato art. 272 d.P.R. n. 1092 del 1973 riproduce il contenuto

dell'art. 18 citata legge n. 46 del 1958, apportandovi le sole

modifiche necessarie conseguenti alla sentenza n. 135 del 1971 di

questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello

stesso art. 18 nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre

condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che

alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano

nullatenenti.

Dallo stesso contenuto dei menzionati artt. 18 legge n. 46 del 1958

e 272 d.P.R. n. 1092 del 1973 emerge che essi hanno carattere di norma

transitoria.

In vero le disposizioni su indicate concernono singoli rapporti, ai

quali non si sarebbe potuta applicare la nuova legge per difetto di

condizioni previste dalla normativa generale, sì che il legislatore,

in deroga a siffatta normativa, ne ha disposto la disciplina

retroattiva per soddisfare le esigenze degli orfani inabili al lavoro

proficuo e nullatenenti alla data del 1 gennaio 1958.

Per tale scopo oggettivo gli artt. 18 legge n. 46 del 1958 e 272

d.P.R. n. 1092 del 1973 intendono attuare una prudente transizione

dalla vecchia legge alla nuova. E se la disposizione dell'art. 18 - che

riconobbe alle nubili maggiorenni il diritto alla pensione di

riversibilità anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di

nullatenenza sussistevano alla data del 1 gennaio 1958 e non a quella

del decesso dell'impiegato o del pensionato - può apparire motivata da

ragioni di equità (come lo sono in genere le norme transitorie), è

pur sempre lo scopo oggettivo su indicato che giustifica razionalmente

l'applicazione retroattiva della norma.

La stessa giustificazione razionale ha l'impugnato art. 272 d.P.R.

n. 1092 del 1973, che ha il medesimo contenuto dell'art. 18 legge n.

46 del 1958 con le modifiche sopra precisate.

Ne consegue che non è da considerare irragionevole la dedotta

disparità di trattamento tra gli orfani, che risultano inabili a

proficuo lavoro alla data del 1 gennaio 1958, e gli orfani, che

diventino inabili dopo tale data.

Non sussiste, quindi, la denunciata violazione del principio di

eguaglianza, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

in tanto può ravvisarsi in quanto siano regolate diversamente

situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale

diversità (sentenze nn. 107, 112, 113 del 1977).

Va, infine, aggiunto che non appare conferente il richiamo all'art.

86, comma primo, dello stesso testo unico, operato, come si è detto,

in una delle due ordinanze. Il principio enunciato da detta norma,

secondo cui "le condizioni soggettive previste per il conseguimento del

diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento

della morte del dipendente o del pensionato", è derogato, per le

ragioni sopra esposte, dalla impugnata norma transitoria, della quale

appunto vien fatta applicazione nel giudizio a quo; ma non è

direttamente ed autonomamente investito da dubbio di costituzionalità,

che sia suffragato da specifica motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 86, comma primo, e 272 testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,

approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata dalla Corte

dei conti, sezione III giurisdizionale, con ordinanze 18 febbraio 1975

e 15 ottobre 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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