Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma

primo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. sul trattamento di

quiescenza del personale dello Stato) promosso con ordinanza emessa il

17 marzo 1978 dalla Corte dei Conti sul ricorso di Mele Raffaele

iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 dell'anno 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 17 marzo 1978

(pervenuta alla Corte il 26 ottobre 1979) la III Sezione

giurisdizionale della Corte dei Conti ha sollevato, su ricorso proposto

da tale Mele Raffaele, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 86, primo comma, del T.U. ("Trattamento di quiescenza degli

impiegati statali"), approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

in relazione all'art. 3 Cost.

Nell'aprile 1966 il Mele chiedeva di godere del trattamento

pensionistico di riversibilità quale orfano maggiorenne, ma inabile al

lavoro, di ex caposquadra delle FF.SS., deceduto nel 1961.

Il Ministro dei Trasporti respingeva con proprio decreto l'istanza,

assumendo che l'invalidità, dovuta a grave forma tubercolare, era

sopraggiunta dopo la morte del padre: precisamente, secondo le

risultanze di perizie medico-legali, nel 1963.

Ritiene il giudice a quo, avanti al quale il Mele è ricorso, che

alla specie si applichi il combinato disposto degli artt. 82 e 86, e

ciò in base al successivo art. 256 del Testo Unico.

L'art. 82 dispone infatti, fra l'altro, che il figlio maggiorenne

di pensionato titolare, se inabile, ha diritto alla pensione di

riversibilità. L'art. 86 prevede però che l'inabilità debba

sussistere al momento della morte del dante causa. Il provvedimento

ministeriale - osserva dunque il giudice a quo - non è in contrasto

con la normativa che regola la materia: ma è quest'ultima, e

specificatamente la disposizione dell'art. 86 del suddetto Testo Unico,

a risultare sospetta di incostituzionalità, nella parte in cui prevede

che, per ottenere la pensione di riversibilità, l'orfano maggiorenne

debba risultare invalido prima della morte del padre. Questo requisito

di ordine temporale sarebbe stato illegittimamente sovrapposto agli

altri, già prescritti dalla legge per la concessione del trattamento

pensionistico. È inoltre dedotto, come autonomo profilo di

incostituzionalità, che analoga disciplina non è prevista per gli

orfani dei pensionati di guerra, sebbene la Corte costituzionale abbia

dichiarato illegittima nel 1975 la previsione corrispondente, nel

sistema delle pensioni di guerra, a quella oggetto del presente

giudizio; e sebbene tale conclusione - si soggiunge - sia stata

argomentata in base all'irrazionalità del trattamento disposto a

favore degli orfani invalidi al momento del decesso del dante causa, i

quali potevano godere della pensione, diversamente dagli orfani

divenuti invalidi successivamente.

Ad avviso della Corte dei Conti, la disposizione impugnata

introduce, quindi, altra disparità di disciplina, che discriminerebbe

ingiustificatamente gli orfani dei pensionati ordinari dagli orfani

(inabili) di titolari di pensioni di guerra. Precisamente, la

violazione del principio costituzionale di eguaglianza è qui

denunziata sotto questo riflesso: che l'attribuzione delle pensioni,

sia ordinaria, sia di guerra, ha base razionale nello stato di bisogno

dell'orfano inabile a proficuo lavoro, rispetto al quale si assume non

rilevi il momento del decesso del dante causa. Deporrebbe in questo

senso la sentenza n. 133 del 1972, alla quale il giudice a quo fa

riferimento per prospettare, dal canto suo, un concetto uniforme di

nullatenenza, in relazione ai pur vari tipi di trattamento

pensionistico.

Nell'ordinanza è altresì richiamata la sentenza n. 2 del 1978, in

quanto la Corte avrebbe già in quel giudizio affermato che la norma

ora in esame doveva essere investita da autonoma questione di

costituzionalità.

Quanto, infine, alla rilevanza della presente questione, si deduce

che essa risulta di tutta evidenza, giacché l'unico ostacolo

all'accoglimento del ricorso sarebbe costituito dalla contestata data

di insorgenza dell'inabilità a proficuo lavoro.

2. - Si costituisce nel presente giudizio il ricorrente Mele, il

quale sostiene la fondatezza della questione, con argomentazioni

identiche a quelle esposte nell'ordinanza di rinvio.

3. - Il Presidente del Consiglio è intervenuto, a mezzo

dell'Avvocatura Generale dello Stato, per sentir dichiarare

l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che ogni sistema pensionistico si fonda sul

principio della sussistenza, nel momento temporale individuato dal

legislatore, delle condizioni prescritte per il conseguimento del

diritto alla riversibilità. Ciò ad un duplice fine: contenere la

spesa in rapporto alle possibilità finanziarie, assicurare certezza

nel campo dei diritti previdenziali, dato che, se alla pensione non

hanno diritto alcuni congiunti, questa può secondo legge essere

attribuita ad altri beneficiari, più lontani nel grado di parentela.

D'altronde, il precetto dell'art. 3 Cost. non impedirebbe al

legislatore di diversificare discrezionalmente il regolamento di

situazioni che esso ritenga differenti, purché la diversità di

disciplina, così configurata, sia razionale: e tale, appunto, si

afferma che sia il criterio adottato con la normativa in esame. Secondo

l'Avvocatura, vi è infatti sostanziale diversità di presupposti e di

natura fra la pensione ordinaria e quella di guerra: la prima, essa

deduce, ha carattere retributivo, e solo in via secondaria

previdenziale, la seconda carattere risarcitorio; il che poi

giustificherebbe la differenza delle previsioni afferenti alla

sussistenza delle condizioni di pensionamento, le quali, con riguardo

alle pensioni ordinarie, si riferiscono talvolta, come appunto nel caso

in esame, al momento della morte del dante causa. Infine, dovrebbe

tenersi presente che la tutela previdenziale ed assistenziale va, ed

è, in effetti, assicurata ai bisognosi dal generale sistema di

sicurezza sociale.

4. - In prossimità dell'udienza, la difesa della parte privata

produce una memoria per contestare che la norma denunciata abbia la

razionale giustificazione ad essa attribuita dalla difesa del

Presidente del Consiglio. Anzitutto, l'Avvocatura avrebbe invocato a

torto le ragioni della certezza del diritto con riguardo alla pensione,

eventualmente riconosciuta a soggetti diversi dagli orfani della

categoria in parola. Per l'Avvocatura, il diritto a pensione degli

anzidetti soggetti risulterebbe pregiudicato una volta che, rimossi i

requisiti di cui si controverte, venga a dilatarsi la sfera del

trattamento pensionistico riservato agli orfani, con l'esclusione ' di

altri possibili beneficiari. La parte privata oppone, dal canto suo,

che la P.A. ha il potere di revocare qualsiasi prestazione erogata a

questi altri beneficiari, là dove - come appunto accadrebbe, nel caso

in esame, in seguito alla richiesta declaratoria di incostituzionalità

- cessi di sussistere un elemento costitutivo del loro diritto al

trattamento di riversibilità. Ma l'esercizio di tale potere, provocato

da un'eventuale pronunzia di accoglimento, opererebbe pur sempre in

conformità del vigente ordinamento, e dunque senza scalfirne la

certezza. Né potrebbe ritenersi che, definita la controversia nel

senso testé prospettato, debba seguirne un'indiscriminata attribuzione

della pensione, insieme con la paventata dilatazione degli oneri

pubblici. La presente controversia non tocca - precisa in proposito la

parte privata - la previsione della totale inabilità e nullatenenza

degli orfani maggiorenni. Queste condizioni, si dice, restano ferme in

ogni caso, e così servono a delimitare la cerchia li aventi diritto

alla pensione; viene pertanto in questione solo il momento in cui la

legge esige che esse siano soddisfatte. Infine, basterebbe por mente ai

provvedimenti restrittivi adottati in materia dal Governo perché

risulti chiaro come, diversamente da quanto assume l'Avvocatura, il

generale sistema di sicurezza sociale non sovvenga nel caso degli

orfani maggiorenni, i quali versano in stato di bisogno sopraggiunto

alla morte del genitore e per questa circostanza sono necessariamente

esclusi dal trattamento pensionistico.

5. - La difesa della parte privata ha prodotto in prossimità del

giudizio un'ulteriore nota difensiva, la quale, in buona sostanza,

riprende e sviluppa le tesi enunciate nella parte motiva dell'ordinanza

di rinvio.

6. - Nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 l'Avvocatura ha

insistito nelle conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - Costituisce oggetto del presente giudizio l'art. 86, primo

comma, del Testo Unico sul trattamento di quiescenza del personale

dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella

parte in cui dispone che le condizioni soggettive previste per il

conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono

sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Com'è spiegato in narrativa, la questione è proposta dalla III

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con riguardo al

trattamento degli orfani maggiorenni dei dipendenti, ovvero dei

pensionati dello Stato.

La disciplina della specie, avverte il giudice a quo, risulta dal

combinato disposto della statuizione censurata e di altre previsioni

del citato Testo Unico

(artt. 82, primo comma, e 256), in forza delle quali gli orfani

maggiorenni, conviventi a carico del dante causa e nullatenenti, hanno

diritto al trattamento di riversibilità, qualora siano inabili a

proficuo lavoro o ultrasessantenni. Con il prescrivere che le

condizioni suddette devono risultare soddisfatte al momento della morte

del dipendente o del pensionato, il legislatore avrebbe configurato

un'ulteriore condizione per il conseguimento del diritto a pensione e

con ciò leso il principio costituzionale di eguaglianza sotto un

duplice riflesso:

a) l'insorgenza del diritto a pensione sarebbe fatta dipendere da

un evento incerto, qual è il momento della morte del dante causa, con

il risultato di discriminare ingiustificatamente fra chi ha potuto

godere del sostegno del genitore, anche sino a età avanzata, e chi,

invece, ne è rimasto prematuramente privo: laddove si assume che il

presupposto necessario e sufficiente del trattamento pensionistico

debba risiedere, per tutti indistintamente gli orfani maggiorenni,

nello stato di bisogno, quale scaturirebbe, in ogni caso, dalle

condizioni di nullatenenza ed inabilità al lavoro.

b) Altra irrazionale disparità di disciplina starebbe in ciò,

che, dove si tratti di pensione indiretta di guerra, il diritto degli

orfani maggiorenni alla relativa erogazione non è subordinato, come

invece accade nel caso in esame, ad alcun requisito che tocchi il

momento in cui sorge l'inabilità. Questo regime di maggior favore per

i beneficiari della pensione di guerra consegue, ricorda il giudice a

quo, a talune pronunce della Corte (sentenze nn. 36 e 37 del 1975), con

le quali è stata a suo tempo dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 63, primo comma, e 77 della legge 10 agosto

1950, n. 648 e degli artt. 51, primo comma, e 75 della legge 18 marzo

1968, n. 313, nella parte in cui queste norme subordinavano il diritto

alla pensione di guerra dei collaterali e dei figli maggiorenni inabili

alla condizione che la prescritta inabilità sussistesse alla data del

decesso del pensionato o al compimento della maggiore età dell'avente

diritto. La disparità di disciplina così introdotta ai danni di chi

fruisce della pensione di riversibilità sarebbe tuttavia

ingiustificata. L'ordinamento della pensione di guerra e quello della

pensione ordinaria hanno infatti, ad avviso della Corte dei Conti,

assoluta identità di causa e ragion d'essere, l'uno e l'altro

risultando predisposti al fine di assistere soggetti privi di sostegno

materiale e nello stato di bisogno previsto dalla legge. Tali principi,

del resto, si troverebbero affermati nella sentenza n. 133 del 1972,

con la quale questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle

norme che, in relazione al requisito della nullatenenza, discriminavano

"in danno dei beneficiari delle pensioni ordinarie rispetto ai titolari

delle pensioni di guerra". L'invocata rimozione di questo trattamento

discriminatorio si imporrebbe, quindi, anche nel caso attuale: tanto

più soggiunge il giudice a quo, "se si guarda al carattere di

retribuzione differita, pacificamente riconosciuto alla pensione

ordinaria".

2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto

occasione di sindacare la conformità al principio costituzionale di

eguaglianza di disposizioni analoghe a quelle ora censurate,

sostanzialmente sotto gli stessi profili dedotti in questa

controversia. Precedenti pronunzie (cfr. sentenze nn. 7 e 8 del 1980)

hanno infatti già stabilito, con riguardo ad altri settori

dell'ordinamento pensionistico, che non vi è, agli effetti qui

considerati, alcuna irrazionalità di disciplina, quando la legge esige

che i requisiti per l'attribuzione del trattamento di riversibilità

agli orfani maggiorenni sussistano al momento della morte del genitore.

La stessa conclusione vale per il presente caso. Il legislatore ha

diversamente trattato la situazione del figlio maggiorenne prima del

decesso del dante causa e dopo, in quanto il sistema della pensione di

riversibilità presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del

figlio inabile (e non abbiente) e l'evento-morte del genitore.

Precisamente, com'è chiarito in altro giudizio (sentenza n. 7 del

1980), lo stato di inabilità, nullatenenza e bisogno viene in

considerazione proprio per via della convivenza, a carico del padre,

del figlio maggiorenne, il quale versi nelle condizioni testé

descritte: convivenza interrotta dal decesso del genitore. Il

trattamento pensionistico, così congegnato, serve infatti ad

assicurare continuità di sostentamento al superstite; alla base della

disposizione censurata vi è l'evidente esigenza di provvedere

immediatamente ai bisogni di chi, pur maggiorenne, gravava, perché non

abbiente ed inabile al lavoro, sul genitore defunto.

Se tale è il disegno ispiratore della normativa, il momento in cui

devono sussistere gli estremi del beneficio pensionistico è,

necessariamente, quello stesso in cui il figlio perde il sostegno

paterno. Basta allora questo rilievo ad escludere che il contestato

criterio di ordine temporale abbia introdotto irrazionali

discriminazioni nella cerchia degli orfani maggiorenni, qual è

configurata dalle disposizioni in esame.

3. - L'asserita offesa al principio di eguaglianza non sussiste,

poi, nemmeno in relazione al diverso regime delle pensioni indirette di

guerra, per il quale l'inabilità lavorativa dei figli maggiorenni

rileva indipendentemente dal momento della sua insorgenza. Nella

pronunzia sopra richiamata (cfr. sentenza n. 7 del 1980), la Corte ha,

invero, considerato anche quest'aspetto della questione, insistendo

nell'affermazione di altra pregressa giurisprudenza

(sentenza n. 37 del 1975), secondo cui l'uniformità di disciplina

disposta, nei confronti degli orfani, senza riguardo all'epoca di

insorgenza dell'inabilità, risponde alle esigenze, di ordine naturale

ed etico, proprie della legislazione pensionistica di guerra. Ora la

questione, com'è prospettata, concerne, occorre ricordare, solo il

momento in cui devono risultare soddisfatte le condizioni del

trattamento pensionistico: e in ordine a questo profilo, il regime

delle pensioni di guerra e quello oggetto di censura non hanno alcun

tratto in comune, che possa giustificare la richiesta declaratoria

d'incostituzionalità. La disciplina sottoposta al giudizio della Corte

tiene, anzi, opportunamente conto delle caratteristiche finalità che,

nell'ambito delle sue previsioni, valgono a distinguere i due

ordinamenti pensionistici. Ciò conferma, in conclusione, che essa non

contraddice, ma si adegua, al disposto costituzionale, di cui è

dedotta la lesione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla III Sezione

giurisdizionale della Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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