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[1]Procedura per le espropriazioni

[2]Art. 21, c. 3°, legge n. 634/1957 Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 144 e 150, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.

[3]Art. 2, c. 1°, legge n. 1462/1962 Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

[4]idem, c. 2°. Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

[5]idem, c. 3°. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di, cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

[6]Art. 2, c. 4°, legge n. 1462/1962. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e, in caso di contestazione, deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

[7]idem, c. 5°. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

[8]Art. 31, pen. c. L. n. 717/1963. L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

[9]idem, u. C. In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo.

[10]Art. 21, c. 5°, legge n. 634/1957; art. 5. L. n. 555/1959. Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 6 gennaio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 14/1987

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 1987

    L'esclusione dal computo dell'indennità di esproprio - relativamente alle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno - dei miglioramenti al fondo successivi alla costituzione del consorzio, di cui al d.P.R. n. 1480 del 1964, non configura un vincolo espropriativo - tantomeno indiretto - bensì disposizione finalizzata ad incidere sulle modalità di determinazione dell'indennità stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523). - cfr. S.nn. 260/1979; 55/1968.

    Art. 147 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 42 cost. · Art. 145 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 146 Testo unico sul Mezzogiorno

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 260/1976

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1976

    L'imposizione dei vincoli di destinazione, preordinati all'espropriazione, sopra immobili di proprietà privata, quale consegue all'approvazione del piano regolatore di una area o nucleo di sviluppo industriale, determina, di regola, una immediata limitazione dei poteri di godimento e disposizione, che si concreta non tanto nel venir meno della possibilità di utilizzazione a scopo edilizio residenziale (poiché trattasi generalmente di zone a carattere rurale), quanto nella menomazione della possibilità e convenienza pratica di investimenti a scopo di miglioramento o trasformazione delle colture agricole esistenti e di sviluppo di ogni altra iniziativa o attività economica diversa dall'insediamento industriale. Tuttavia, non si può affermare in via generale che le limitazioni dei poteri di godimento e di disposizione conseguenti, per i privati proprietari, alle prescrizioni immediatamente operative del piano regolatore di un'area o nucleo di sviluppo industriale, assumano senz'altro carattere espropriativo, e quindi richiedano di per sé la previsione di un indennizzo: e ciò proprio perché trattasi di vincoli temporanei, imposti in vista della espropriazione. Il contrasto con il principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 Cost. si verifica non per effetto della imposizione dei vincoli, bensì per effetto della mancanza d'una precisa determinazione della durata dei vincoli stessi. - S. n. 55/1968.

    Art. 147 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 146 Testo unico sul Mezzogiorno

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art147 · fonte del testo

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