Art. 147
Il d.p.r. 9 giugno 2001, n. 327 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Il d.p.r. 9 giugno 2001, n. 327 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'esclusione dal computo dell'indennità di esproprio - relativamente alle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno - dei miglioramenti al fondo successivi alla costituzione del consorzio, di cui al d.P.R. n. 1480 del 1964, non configura un vincolo espropriativo - tantomeno indiretto - bensì disposizione finalizzata ad incidere sulle modalità di determinazione dell'indennità stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523). - cfr. S.nn. 260/1979; 55/1968.
Art. 42 cost. · Art. 147 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 145 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 146 Testo unico sul Mezzogiorno
L'imposizione dei vincoli di destinazione, preordinati all'espropriazione, sopra immobili di proprietà privata, quale consegue all'approvazione del piano regolatore di una area o nucleo di sviluppo industriale, determina, di regola, una immediata limitazione dei poteri di godimento e disposizione, che si concreta non tanto nel venir meno della possibilità di utilizzazione a scopo edilizio residenziale (poiché trattasi generalmente di zone a carattere rurale), quanto nella menomazione della possibilità e convenienza pratica di investimenti a scopo di miglioramento o trasformazione delle colture agricole esistenti e di sviluppo di ogni altra iniziativa o attività economica diversa dall'insediamento industriale. Tuttavia, non si può affermare in via generale che le limitazioni dei poteri di godimento e di disposizione conseguenti, per i privati proprietari, alle prescrizioni immediatamente operative del piano regolatore di un'area o nucleo di sviluppo industriale, assumano senz'altro carattere espropriativo, e quindi richiedano di per sé la previsione di un indennizzo: e ciò proprio perché trattasi di vincoli temporanei, imposti in vista della espropriazione. Il contrasto con il principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 Cost. si verifica non per effetto della imposizione dei vincoli, bensì per effetto della mancanza d'una precisa determinazione della durata dei vincoli stessi. - S. n. 55/1968.
Art. 147 Testo unico sul Mezzogiorno
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1987 al 1 gennaio 2002. 6 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: SOPPRESSO DALaggiunto: IL D.P.R. tolto: 6 MARZO 1978 aggiunto: 9 GIUGNO 2001, N. tolto: 218 aggiunto: 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art147 · fonte del testo
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