Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e

ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle

leggi sul Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio

1975 dalla IV sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso di Attanasio

Valentino ed altri contro il Consorzio per il nucleo di

industrializzazione di Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 330 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Lucisano Francesco, Adorno

Giuseppe, Lo Cicero Rosaria, del Consorzio per il nucleo di

industrializzazione di Reggio Calabria, del Ministro dei lavori

pubblici, del Prefetto di Reggio Calabria, nonché l'atto d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi gli avvocati Enzo Silvestri, per Lucisano, Adorno e Lo

Cicero, gli avvocati Rosario Nicolò e Antonio Sorrentino, per il

Consorzio di Reggio Calabria, e il vice Avvocato generale dello Stato

Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il

Ministro dei lavori pubblici e per il Prefetto di Reggio Calabria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre

1966 veniva approvato il piano regolatore del nucleo di

industrializzazione di Reggio Calabria.

Con successivo decreto del 2 agosto 1971 era approvata una variante

a detto piano.

Con decreto n. 14954 del 16 dicembre 1972 il Prefetto di Reggio

Calabria pronunciava in favore del Consorzio per il nucleo

industrializzazione l'espropriazione di alcuni beni.

Avverso i provvedimenti suindicati, proponevano ricorso innanzi al

Consiglio di Stato Attanasio Valentino ed altri, Neri Domenico ed

altri, Lucisano Francesco ed altri, Deriso Francesco ed altri,

Scopelliti Graziella ed altri.

Il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, ha sollevato, in

accoglimento di una delle eccezioni proposte dai ricorrenti, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo ed ultimo comma,

del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, in riferimento all'art. 42 della

Costituzione.

Si afferma, preliminarmente, nell'ordinanza di rinvio che

nell'istituto del piano regolatore dei nuclei di industrializzazione va

riconosciuta una duplice produttività di effetti, in quanto da una

parte tale piano obbliga i comuni interessati all'osservanza delle sue

previsioni, e dall'altra incide direttamente sugli interessi dei

privati attraverso la imposizione di vincoli di destinazione alle aree

di loro proprietà. Con riferimento a tale ultimo effetto, l'ordinanza

ricorda ancora che i criteri per l'individuazione della natura

espropriativa dei vincoli hanno carattere quantitativo, dipedendo dalla

maggiore o minore incidenza del sacrificio imposto sull'effettivo

contenuto del diritto, ossia sui poteri di godimento e di disposizione

dei beni vincolati.

Ciò premesso, si ritiene nell'ordinanza che debba essere demandata

alla Corte costituzionale la valutazione quantitativa indicata, tenendo

presente che i piani di industrializzazione comporterebbero, per le

aree interessate, il venir meno della possibilità di utilizzazione

edilizia, ed una forte compromissione della utilizzazione agricola,

riducendone, di conseguenza, il valore di scambio e la possibilità di

alienazione. Inoltre, la mancata determinazione della durata del

vincolo, e l'incertezza sull'an e sul quando del futuro trasferimento,

renderebbero particolarmente delicata la accennata valutazione circa il

suo sostanziale carattere espropriativo.

Pertanto, la inclusione delle aree nel piano di industrializzazione

comporterebbe di per sé un parziale svuotamento del diritto di

proprietà, rispetto al quale non offrirebbe sufficiente ristoro la

previsione di un aumento della indennità finale in relazione al tempo

decorso dalla imposizione del vincolo al momento della espropriazione

(legge 21 luglio 1965, n. 904). Si sono costituiti in giudizio

Lucisano Francesco, Adorno Giuseppe, Lo Cicero Rosaria ed Attanasio

Valentino e Maria, deducendo la fondatezza della questione proposta ed

invocando a sostegno argomenti analoghi a quelli indicati

nell'ordinanza di rinvio.

Si è altresì costituito in giudizio il Consorzio per il nucleo di

industrializzazione di Reggio Calabria, deducendo l'infondatezza della

questione proposta. Ciò perché la soggezione dell'esproprio attuata

mediante l'inclusione delle aree nel piano sarebbe soltanto eventuale,

sicché da una parte tali aree, quando non siano occorrenti per la

creazione delle cosiddette infrastrutture, potrebbero certamente essere

alienate per la destinazione dell'insediamento delle industrie, mentre

dall'altra parte manterrebbero comunque il loro valore di scambio sino

al limite dell'indennizzo e dell'indennità supplementare per il

ritardo. Quanto poi alla mancata previsione di un termine per

l'espropriazione, si dovrebbe osservare che tale assenza non potrebbe

comunque impedire la utilizzazione agricola delle aree considerate.

Si sono ancora costituiti in giudizio il Ministro dei lavori

pubblici ed il Prefetto di Reggio Calabria, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, tutti rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto la infondatezza

della questione proposta.

Per effetto della mera approvazione del piano non si determinerebbe

direttamente alcuna forma di espropriazione, neppure dal punto di vista

sostanziale, mancando una effettiva inutilizzabilità dei beni in

relazione alla loro natura agricola. Considerato in diritto :

1. - Il Consiglio di Stato solleva, in riferimento all'art. 42

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo

ed ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, testo unico delle

leggi sul Mezzogiorno. Si osserva nell'ordinanza di rimessione che i

piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

previsti da detto t.u. producono un duplice ordine di effetti, sia nei

confronti dei comuni interessati, per l'equiparazione ai piani

territoriali di coordinamento disciplinati dalla legge urbanistica del

1942, sia anche nei confronti dei privati proprietari delle aree

comprese nei piani e soggette ad espropriazione. In base al disposto

del primo comma dell'art. 147 possono infatti essere sotto poste a

vincolo di destinazione tutte le aree interessate dalle opere

pubbliche, dichiarate urgenti e indifferibili, programmate per

l'attuazione delle iniziative di cui agli artt. 144 e 150, mentre

l'ultimo comma dell'art. 147 attribuisce ai consorzi per le aree e i

nuclei di sviluppo inidustriale la facoltà di promuovere

l'espropriazione di immobili, non solo al fine dell'attrezzatura delle

zone, ma anche al fine di rivenderli o cederli in locazione per

l'impianto di nuovi stabilimenti industriali. Ne consegue il dubbio

sulla legittimità costituzionale di queste disposizioni, prospettato

dall'ordinanza con riguardo da un canto alla incidenza dei vincoli, che

per la loro intensità assumerebbero carattere espropriativo senza

previsione di indennizzo, e dall'altro alla mancata statuizione di un

limite temporale di efficacia dei vincoli imposti: osservandosi che la

destinazione all'esproprio comporta per i beni interessati dal piano

immediate limitazioni dei poteri di godimento e di disposizione dei

proprietari, limitazioni tanto più gravi in rapporto alla

indeterminata durata dei vincoli stabiliti dal piano stesso. Al

riguardo, anche la previsione di un aumento dell'indennità in

relazione al tempo decorso dall'imposizione del vincolo al momento

dell'espropriazione, introdotta dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965,

n. 904, non potrebbe ritenersi sufficiente, perché "il trasferimento

coattivo, al quale è legata la indennità per l'immobilizzo

conseguente al vincolo, è meramente eventuale, potendo in definitiva

(come si è, in effetti, verificato in molti casi), non intervenire

affatto".

2. - L'ordinanza del Consiglio di Stato concerne sei giudizi

riuniti, promossi da diversi proprietari di immobili sottoposti a

vincolo di destinazione dal "Piano regolatore territoriale del nucleo

di industrializzazione di Reggio Calabria".

Sulla rilevanza della dedotta questione di costituzionalità al

fine della decisione di detti giudizi, la difesa del Consorzio per il

nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria non ha sollevato

eccezioni nell'atto di costituzione né nella successiva memoria;

peraltro nella trattazione orale in udienza ha osservato che la

questione non sarebbe rilevante - data la brevità del tempo intercorso

dall'approvazione del piano - rispetto ai casi di specie in cui sia

già intervenuto il decreto di esproprio. Al riguardo, occorre

precisare che i due primi ricorsi hanno ad oggetto la impugnazione del

ricordato piano regolatore, approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 1966, nonché degli atti

preordinati e conseguenziali; i due successivi ricorsi hanno ad oggetto

la impugnazione della variante del piano regolatore stesso, approvata

con decreto in data 2 agosto 1971; gli ultimi due ricorsi hanno ad

oggetto l'impugnazione del decreto di espropriazione emanato dal

Prefetto di Reggio Calabria in data 16 dicembre 1972 nei confronti di

alcune ditte, anche per invalidità derivata del provvedimento, in

quanto gli interessati avevano, con precedenti ricorsi, impugnato il

decreto di approvazione della variante del piano. Così stando le cose,

non può dubitarsi della rilevanza della questione sollevata dal

Consiglio di Stato.

3. - Preliminarmente all'esame della questione occorre considerare

il contenuto e gli effetti dei piani regolatori delle aree e dei nuclei

di sviluppo industriale, la cui formazione è disciplinata dall'art.

146 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30

giugno 1967, n. 1523. Si tratta di piani regolatori di tipo speciale,

che i consorzi previsti dall'art. 144 debbono redigere seguendo, in

quanto applicabili, i criteri e le direttive di cui all'art. 5 della

legge 17 agosto 1942, n. 1150; questi piani, una volta approvati, per

espressa disposizione dell'art. 146, sesto comma, producono gli stessi

effetti giuridici dei piani territoriali di coordinamento previsti

dalla legge urbanistica.

Conseguentemente, a norma dell'art. 6 di detta legge, anche questi

piani hanno vigore a tempo indeterminato; e comportano per i comuni il

cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un

comprensorio prescelto come zona di sviluppo industriale, l'obbligo di

uniformare alle loro indicazioni i rispettivi piani regolatori e

strumenti urbanistici.

D'altra parte, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di

sviluppo industriale possono anche incidere direttamente sui diritti ed

interessi dei privati, con la imposizione di vincoli di destinazione

per le aree di loro proprietà, in vista della espropriazione. I piani

contengono anzitutto l'indicazione e localizzazione delle opere

occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli artt. 144 e

150, ossia delle opere di attrezzatura delle zone, sistemazione dei

terreni, costruzione di infrastrutture, impianti e servizi, nonché di

tutte le altre opere d'interesse generale idonee a favorire

l'insediamento industriale, comprese quelle portuali ed aeroportuali.

Le opere indicate dai piani, la cui esecuzione è attribuita dalla

legge in parte alla competenza della Cassa per il Mezzogiorno ed in

parte ai consorzi "sulla base delle norme per essi vigenti" (art. 149),

sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, per

espressa disposizione dell'art. 147, primo comma. Inoltre, il nono ed

ultimo comma dello stesso art. 147, che regola la procedura per le

espropriazioni, stabilisce testualmente che nelle aree e nei nuclei di

sviluppo industriale il consorzio può promuovere l'esproprio di

immobili, "oltre che al fine dell'attrezzatura della zona, anche allo

scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi

stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto

degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano

utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di

esproprio".

È pertanto indubbio che questi piani costituiscono strumenti

complessi di programmazione, e contengono non soltanto indicazioni di

carattere direttivo, ma anche statuizioni immediatamente precettive; le

quali (come conferma altresì l'applicabilità delle misure di

salvaguardia nel corso del procedimento di approvazione dei piani,

prevista dal terzo comma dell'art. 146), possono avere diretta ed

immediata incidenza sugli interessi dei proprietari di aree incluse nel

perimetro dei piani, nella misura in cui impongano vincoli di

destinazione, con la concreta individuazione di beni soggetti ad

esproprio per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, ovvero per

l'insediamento di determinati impianti industriali.

4. - La Corte ha già avuto occasione di decidere, con la sentenza

n. 55 del 1968, l'analoga questione se la mancanza di previsione nella

legge urbanistica del 1942 di un termine finale di effettiva

operatività dei vincoli imposti da un piano regolatore generale,

ordinati a future destinazioni concrete, da realizzare attraverso

interventi pubblici incerti an e quando, fosse compatibile con il

principio sancito dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Avendo

constatato che l'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella sua

articolata formulazione, consentiva un complesso di imposizioni

immediatamente operative, comprendenti "sia ipotesi di vincoli

temporanei (ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma

incerto) trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, sia

ipotesi di vincoli che, pur permettendo la conservazione della

titolarità del bene, erano tuttavia destinati a operare immediatamente

una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali,

sulle facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento

dell'imposizione"; e ciò senza previsione di indennizzo, anzi, con la

contraria previsione di non indennizzabilità contenuta nell'art. 40,

"tanto nel caso di vincoli di durata, predisposti in correlazione a

trasferimenti di proprietà differiti (ma incerti an e quando), quanto

nel caso di vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non

destinate a essere trasferite", con la citata sentenza questa Corte

dichiarò l'illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3, 4 dell'art.

7 e dell'art. 40 della detta legge, nella parte in cui non prevedevano

un indennizzo per l'imposizione delle limitazioni operanti

immediatamente e a tempo indeterminato che avessero contenuto

espropriativo.

È noto che a seguito di quella decisione il legislatore provvide,

con legge 19 novembre 1968, n. 1187, a modificare le disposizioni

dell'art. 7 della legge urbanistica (art. 1), e a stabilire che "le

indicazioni di piano regolatore generale. nella parte in cui incidono

su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati

all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità,

perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di

approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i

relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di

lottizzazione convenzionati", soggiungendo che l'efficacia dei predetti

vincoli non poteva essere protratta oltre il termine di attuazione dei

piani particolareggiati e di lottizzazione (art. 2).

5. - Scendendo all'esame della questione di cui è causa, appare

evidente che l'imposizione di vincoli di destinazione, preordinati

all'espropriazione, sopra immobili di proprietà privata, quale

consegue all'approvazione del piano regolatore di un'area o nucleo di

sviluppo industriale, determina, di regola, una immediata limitazione

dei poteri di godimento e disposizione, che si concreta non tanto nel

venir meno della possibilità di utilizzazione a scopo edilizio

residenziale (poiché trattasi generalmente di zone a carattere rurale,

esterne al perimetro dei centri abitati e non urbanizzate), quanto

nella menomazione della possibilità e convenienza pratica di

investimenti a scopo di miglioramento o trasformazione delle colture

agricole esistenti e di sviluppo d'ogni altra iniziativa o attività

economica diversa dall'insediamento industriale.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, non si può affermare in via

generale che le limitazioni dei poteri di godimento e di disposizione

conseguenti, per i privati proprietari, alle prescrizioni

immediatamente operative del piano regolatore di un'area o nucleo di

sviluppo industriale, assumano senz'altro carattere espropriativo, e

quindi richiedano di per sé la previsione di un indennizzo: e ciò

proprio perché trattasi di vincoli temporanei, imposti in vista della

espropriazione. Il contrasto con il principio sancito dal terzo comma

dell'art. 42 Cost. si verifica non per effetto della imposizione dei

vincoli, bensì per effetto della mancanza d'una precisa determinazione

della durata dei vincoli stessi. Sotto questo profilo ed in questi

circoscritti termini, meritano accoglimento le considerazioni svolte

dall'ordinanza di rimessione, per cui, trattandosi di vincoli

certamente temporanei, in quanto preordinati all'espropriazione, a

causa della incertezza sul quando, ed anche sull'an del futuro

trasferimento, "viene ad essere disgiunta, illimitatamente ed

irrazionalmente, la sottomissione immediata del bene al vincolo dal

compenso per la sua perdita". È precisamente la efficacia a tempo

indeterminato che conferisce ai vincoli di cui trattasi carattere e

contenuto espropriativo, nel difetto di qualsiasi possibilità di

previsione circa la data della futura espropriazione, che potrebbe

anche non verificarsi, e senza apprezzabile indennità per

l'immobilizzo conseguente al vincolo, per quanto protratto nel tempo.

6. - L'esigenza che i vincoli di destinazione imposti sopra beni

determinati di privata proprietà debbano avere efficacia limitata nel

tempo è stata riconosciuta dal legislatore non soltanto con la

ricordata legge 19 novembre 1968, n. 1187, e con le successive

disposizioni di proroga temporanea emanate in vista della riforma del

regime urbanistico circa l'uso dei suoli, ma anche con una serie di

altre norme legislative, concernenti specificamente l'efficacia dei

piani particolareggiati e la loro attuazione. Così, già la legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, stabiliva agli artt. 16 e 17 che i

piani particolareggiati debbono essere attuati entro il termine massimo

di dieci anni dalla loro approvazione, e decorso tale termine diventano

inefficaci per la parte in cui non abbiano avuto attuazione (norme non

modificate dalla successiva legge 6 agosto 1967, n. 765); ed anche la

legge 18 aprile 1962, n. 167, attribuiva ai piani di zona per

l'edilizia economica e popolare efficacia per 10 anni, prorogabile per

giustificati motivi per non oltre due anni (art. 9: efficacia estesa

poi a quindici anni dal d.l. 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge

27 giugno 1974, n. 247). Anche la legge 22 ottobre 1971, n. 865,

prevede che i comuni, nel delimitare i comprensori di aree da

espropriare per l'attuazione dei loro programmi, da aggiornare ogni

cinque anni, possono vincolare dette aree "per un periodo non superiore

ad un quinquennio" (art. 26), e che i piani delle zone da destinare

all'edilizia popolare o ad insediamenti produttivi, aventi del pari

valore di piani particolareggiati di esecuzione, hanno efficacia per

dieci anni dalla data dei decreti di approvazione (artt. 27 e 38).

Per quanto concerne i piani regolatori delle aree e nuclei di

sviluppo industriale previsti dal t.u. delle leggi sul Mezzogiorno,

occorre tener presente che la loro attuazione non richiede la

successiva formazione ed approvazione di piani particolareggiati di

esecuzione, potendosi direttamente procedere alle espropriazioni,

secondo le norme dettate dall'art. 147, sulla base delle indicazioni

contenute nei piani. Di fatto, nel caso di specie, le Norme di

attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di

industrializzazione di Reggio Calabria stabiliscono all'art. 7 che "le

opere previste dal piano regolatore sono attuate mediante progetti

esecutivi redatti sulla base delle planimetrie di piano riguardanti sia

l'assetto generale che i singoli agglomerati industriali", mentre gli

artt. 10 e seguenti enunciano le prescrizioni di zona, relative alle

diverse "zone contenute e definite entro il perimetro degli

agglomerati, per le quali il piano ha valore normativo immediato".

Di fronte a tale situazione, mentre è ovvio e naturale che questi

piani, nella parte in cui contengano direttive e previsioni di lungo

periodo, debbano aver vigore a tempo indeterminato, al pari dei piani

territoriali di coordinamento e dei piani regolatori urbanistici,

essendo la loro attuazione necessariamente graduale nel corso dei

decenni, non sussiste invece giustificazione razionale per cui anche le

prescrizioni o indicazioni direttamente incidenti su beni determinati,

con l'imposizione di vincoli di destinazione preordinati

all'espropriazione, debbano avere efficacia senza limite di tempo,

nell'attesa di future espropriazioni che potrebbero anche essere

lungamente differite, o non avvenire.

Appare invece conforme alle più evidenti esigenze di

contemperamento tra gli interessi pubblici e quelli privati, (che ai

primi debbono soggiacere solo per motivi di utilità generale, e nei

limiti da questa richiesti), nonché ad ovvii criteri di buona e

ordinata amministrazione, che i programmi di sviluppo delle zone

destinate alla localizzazione di imprese industriali vengano formati

sulla base di prudente valutazione dei tempi tecnici occorrenti e dei

mezzi finanziari disponibili per la effettiva esecuzione delle

infrastrutture, dei servizi e degli impianti, in correlazione con le

richieste di insediamento di nuovi stabilimenti industriali. Nei piani

potrà essere inserita anche la previsione di opere eventualmente

programmate nel lungo periodo, con riguardo a possibili maggiori

sviluppi futuri, ma non pare ammissibile che l'esecuzione delle opere

riconosciute di immediata necessità, dichiarate dalla legge non solo

di pubblica utilità ma anche indifferibili ed urgenti, possa essere

decisa imponendo alla proprietà privata vincoli di destinazione

immediatamente operativi, senza la indicazione di un termine per

l'effettiva esecuzione, e quindi per le conseguenti espropriazioni.

7. - La difesa del Consorzio ha eccepito che la mancanza di un

termine per gli espropri non avrebbe importanza, perché in base al

disposto dell'art. 147, primo comma, "la dichiarazione di pubblica

utilità e quindi la espropriabilità derivano direttamente dalla legge

e non sono affatto collegate all'approvazione dei piani, anzi, a b en

vedere, non discendono nemmeno dal t.u. del 1967, ma dalle prime leggi

sulla industrializzazione del Mezzogiorno, emanate a partire dal 1947",

talché "in tesi tutti i beni (ivi compresi gli edifici) che si trovano

nel Mezzogiorno si trovano indefinitamente soggetti ad esproprio"; che,

"trattandosi di terreni destinati all'installazione dei servizi

pubblici o di interesse generale, la cui esecuzione è il presupposto

stesso del piano, è normale che, pur in assenza di un termine di

legge, l'esproprio segua (come di fatto è seguito) sollecitamente";

che infine l'indennizzo per il vincolo derivante dalla inclusione nel

piano è accordato dalla legge n. 904 del 1965 sotto forma di

maggiorazione dell'indennità di espropriazione, e che qualora

esproprio non segua "il proprietario avrà un vantaggio ben più

sensibile di quel che sia la maggiorazione dell'indennità".

Non occorre confutare questi argomenti, essendo di chiara evidenza

che, pur in base alla dichiarazione di pubblica utilità contenuta

nella legge, la espropriabilità dei beni conseguiti, e solo al vincolo

di destinazione su di essi imposto con la approvazione dei piani, e che

proprio per la esecuzione di opere pubbliche dichiarate urgenti e

indifferibili si rende opportuna la prefissione d'un termine di

efficacia dei vincoli imposti con i piani, la cui attuazione non può

essere rimessa solo alla sollecitudine delle amministrazioni (nel caso

di specie, il piano fu approvato nel 1966 e quindi modificato con

variante dopo cinque anni, nel 1971, mentre i primi esproprii per la

costruzione del I lotto d'una strada consortile sono avvenuti il 16

dicembre 1972).

Per quanto concerne la misura delle indennità - di cui peraltro

non si contende nel presente giudizio - occorre rilevare che sebbene

l'art. 147, settimo comma, ne preveda la determinazione "ai sensi della

legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n.

904", (la quale ultima, all'art. 1, dispone la corresponsione ai

proprietari espropriati, in aggiunta all'indennità, di una somma pari

al due per cento dell'importo medio degli indennizzi per ogni anno o

frazione di anno dalla data di approvazione del piano a quella del

decreto di e sproprio), è legittimo il dubbio circa la perdurante

applicabilità, nella fattispecie di cui è causa, di queste

disposizioni, posto che l'art. 39 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

ha espressamente abrogato gli artt. 12 e seguenti della legge n. 167

del 1962 e successive modificazioni, ed inoltre la legge 27 giugno

1974, n. 247, ha stabilito che le disposizioni del tit. II della legge

n. 865 del 1971 relative alla determinazione dell'indennità di

espropriazione "si applicano a tutte le espropriazioni comunque

preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello

Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni o di altri enti

pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali". Sono d'altra

parte veramente fuori luogo le ipotesi circa i vantaggi che avrebbero i

proprietari dei terreni vincolati dai piani, qualora le previste

espropriazioni fossero rinviate sine die, o non mai pronunciate.

8. - Non pertinente è, infine, il richiamo alla sentenza n. 17 del

1975 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata non fondata la

questione di costituzionalità degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno

1961, n. 528 (Provvedimenti per il completamento del Porto canale

Corsini, dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di

Venezia), riconoscendo che la statuizione d'un limite temporale per la

esecuzione delle opere ivi previste non doveva necessariamente essere

contenuta nella legge dichiarativa della loro pubblica utilità, ben

potendo l'indicazione del termine legittimamente riconnettersi al primo

atto amministrativo della procedura espropriativa. Nel caso oggi in

esame non è contestata la mancata previsione di un termine nella

stessa disposizione del primo comma dell'art. 147 del t.u. delle leggi

sul Mezzogiorno, che contiene la declaratoria astratta e generale di

pubblica utilità di tutte le opere occorrenti per l'attuazione dei

piani regolatori delle zone di sviluppo industriale, bensì è stata

denunciata la mancanza di una norma che, nell'atto in cui la legge

consentiva, mediante la formazione dei piani, l'imposizione sulle

private proprietà di vincoli immediati di destinazione preordinati

all'espropriazione, stabilisse un limite temporale di efficacia dei

vincoli stessi, secondo i principi enunciati da questa Corte con la

sentenza n. 55 del 1968, e recepiti dalla legge 19 novembre 1968, n.

1187.

Concludendo, anche in rapporto alla accertata inconsistenza delle

suesposte eccezioni, deve riconoscersi la fondatezza della questione di

costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, nei sensi e limiti

sopra precisati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo ed

ultimo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato

con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui dette norme,

senza prevedere un indennizzo, consentono che vincoli di destinazione

preordinati all'espropriazione siano imposti sui beni di proprietà

privata dai piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo

industriale, disciplinati dagli articoli 146 e 147 dello stesso testo

unico, senza prefissione di un termine di durata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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