Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 5/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    Non essendosi ancora realizzati i presupposti di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (che rende necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dallo Stato, nonché il passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge richiamata), e permanendo pertanto temporaneamente nello Stato la potestà di disporre in ordine alla materia degli interventi nel mezzogiorno, la Regione non ha veste per rivendicarla a sé e pretenderne l'esercizio, secondo ha già statuito la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119, 120, 121 del 1971. È, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1978

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. 710 parole tolte, 11 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi

tolto: Art. 1, c. 1°, legge n. 717/1965. Il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive e di quelle a carattere sociale nei territori di cui all'art. 1, e' effettuato, mediante piani pluriennali, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base anche dei piani regionali. In particolare, i piani di coordinamento:

tolto: Art. 6, c. 1° legge n. 717/1965. - provvedono in conformita' alla disciplina urbanistica, alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, delle aree e nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico, stabilendo gli obiettivi da conseguire in tali zone;

tolto: Art. 7, c. 3° legge n. 717/1965. - fissano le direttive per gli interventi che la Cassa per il Mezzogiorno puo' realizzare, previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, nonche' dei comprensori di sviluppo turistico e delle aree e nuclei di sviluppo industriale;

tolto: Art. 7, c. 4°, legge n. 717/1965. - fissano le direttive per la realizzazione in tutto il territorio meridionale, delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie;

tolto: Art. 31, c. 2°, legge n. 717/1965. - indicano le opere che sono realizzate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale da parte della Cassa per il Mezzogiorno e quelle che sono realizzate dai consorzi per le aree e i nuclei medesimi;

tolto: Art. 6, c. 9°, legge n. 717/1965. - determinano i limiti e le modalita' per la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, delle anticipazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'art. 151 nonche' per la gestione delle opere medesime;

tolto: Art. 10, c. 6°, articolo 12, c. 3°, articolo 18, c. 2°, legge n. 717/1965. definiscono le direttive per la determinazione del tasso di interesse sui mutui a tasso agevolato per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale in agricoltura, per il finanziamento delle iniziative industriali delle iniziative turistico-alberghiere;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: Art. 12, c. 7°, legge n. 717/1965. - effettuano le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle iniziative industriali per quanto riguarda sia i settori di intervento, sia la localizzazione e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riferimento allo sviluppo delle piccole medie imprese industriali nonche' alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorita' per l'impiego delle risorse locali;

tolto: Art. 12, c. 9°, legge n. 717/1965. - fissano i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformita' dei progetti industriali, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102;

tolto: Art. 11, c. 5°, legge n. 717/1965. - stabiliscono le direttive sulla base delle quali il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

tolto: Art. 12, c. 11°, legge n. 717/1965. - prescrivono le direttive, sulla base delle quali la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative da parte di societa' finanziarie per lo sviluppo industriale;

tolto: Art. 17, c. 1° e 2°, legge n. 717/1965. - determinano i limiti e le modalita' per la concessione dei contributi, da parte della Cassa del Mezzogiorno, nei settori dell'artigianato e della pesca;

tolto: Art. 19, c. 1°, 2°,3° e articolo 20 c. 1° 2° e 3°, legge n. 717/1965. - determinano i criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui agli articoli 130 e 131, nei settori dell'assistenza tecnica alle imprese e della organizzazione amministrativa locale, nonche' per l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche e per lo sviluppo delle attivita' sociali ed educative;

tolto: Art. 27, L. n. 717/1965. - fissano le direttive nel cui ambito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'art. 318;

tolto: Art. 5, u.c., legge n. 717/1965. - formulano direttive intese ad assicurare la salvaguardia della riserva di investimenti pubblici di cui all'art. 43.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art2 · fonte del testo

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