Art. 96 — (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

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Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 26 luglio 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 396/2004

    Questione infondata
    21 dicembre 2004

    Sono manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134, nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., e dell'art. 96 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di decidere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria (comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché nella parte in cui, nel caso di istanza formulata in udienza, prevede l'obbligo per il giudice di decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta, in quanto i remittenti muovono dall’erroneo presupposto interpretativo che la nullità comminata dalla disposizione impugnata colpirebbe il provvedimento che essi sono chiamati a prendere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove la prevista nullità, evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce, concerne gli atti del processo principale, e non il sub-procedimento per l’ammissione al beneficio. - Questioni aventi ad oggetto la stessa disposizione sono state dichiarate infondate e manifestamente infondate, rispettivamente, dalle richiamate sentenza n. 304/2003 e ordinanza n. 94/2003. - Sulla manifesta infondatezza di questioni formulate sulla base di erroneo presupposto interpretativo, cfr. ordinanze n. 294 e n. 100/2003.

    Art. 96 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 6 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 94/2004

    Questione infondata
    12 marzo 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 96, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’articolo 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il giudice provveda in ordine all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso abbia richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Se da un lato, infatti, appare inconferente il parametro evocato, posto che il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ma non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione, tra i quali rientra quello finalizzato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'altro lato, tuttavia, deve in ogni caso escludersi che la previsione che il giudice debba provvedere sulla istanza di ammissione al patrocinio dello Stato entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza, a pena di nullità degli atti successivi, anche nel caso in cui abbia ritenuto di dover disporre accertamenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia lesiva del precetto costituzionale del buon andamento, essendo essa evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce. – Sulla riferibilità del principio del buon andamento agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo v., tra le molte, la citata ordinanza n. 458/2002. – Sulla circostanza che la previsione che il giudice debba provvedere sulla istanza di ammissione al patrocinio dello Stato entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza, a pena di nullità degli atti successivi, sia finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce v. la citata sentenza n. 304/2003.

    Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art96 · fonte del testo

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