Art. 6 — null
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134, nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., e dell'art. 96 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di decidere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria (comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché nella parte in cui, nel caso di istanza formulata in udienza, prevede l'obbligo per il giudice di decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta, in quanto i remittenti muovono dall’erroneo presupposto interpretativo che la nullità comminata dalla disposizione impugnata colpirebbe il provvedimento che essi sono chiamati a prendere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove la prevista nullità, evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce, concerne gli atti del processo principale, e non il sub-procedimento per l’ammissione al beneficio. - Questioni aventi ad oggetto la stessa disposizione sono state dichiarate infondate e manifestamente infondate, rispettivamente, dalle richiamate sentenza n. 304/2003 e ordinanza n. 94/2003. - Sulla manifesta infondatezza di questioni formulate sulla base di erroneo presupposto interpretativo, cfr. ordinanze n. 294 e n. 100/2003.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 179 c.p.p. · Art. 96 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificato dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), trasfuso nell'art. 96, comma 1, del de…
Art. 3 cost. · Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 96 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 6 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali puo' revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato". 3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: ", alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5," sono soppresse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art6 · fonte del testo
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