Art. 99 — Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca del decreto di ammissione già accordato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica anziché collegiale. Poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un’eccezione, senza che a ciò possa costituire ostacolo la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del codice, dovendosi altresì escludere, tenuto conto che il provvedimento sul quale si pronuncia il giudice dell’opposizione è un provvedimento amministrativo, anche se adottato da un organo giudiziario, la irragionevolezza della scelta del legislatore di affidare la cognizione di un provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico.

    Art. 99 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art99 · fonte del testo

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