Art. 71 — Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte

Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 71, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11417/2026

    27 aprile 2026

    Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché la figura del custode, pur inquadrabile nell'ampio genus degli ausiliari di giustizia, è atipica, in essa ricadendo incarichi diversi definiti in altro modo dalle norme, e si differenzia dalle altre figure in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico, in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e di amministrazione per tutta la durata del procedimento, che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell'attività stessa.

    Art. 71 · Art. 65 c.p.c. · Art. 3 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 58 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 22 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/2012

    Questione infondata
    19 dicembre 2012

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico svolto dagli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni commissionate. Infatti, il suddetto termine - avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale esso decorre - non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante. Né è riscontrabile l'asserito irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, poiché risponde ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio. Infine, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuare un termine di congrua ampiezza, non potendo trovare applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (certamente smisurato rispetto alle esigenze sottese alla fattispecie in esame), né il termine triennale relativo al diritto ai compensi ed ai rimborsi spettanti ai professionisti per l'opera da loro prestata, di cui all'art. 2956, n. 2), cod. civ., che disciplina un'ipotesi di prescrizione presuntiva. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella fissazione di termini temporali per l'esercizio di diritti, anche sorretti da garanzia costituzionale, col solo limite che il termine venga determinato in modo tale da non rendere effettivo o comunque oltremodo difficoltoso l'esercizio del diritto cui esso si riferisce, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 192/2005, ordinanze nn. 166/2006 e 382/2005. - Nel senso che, là dove non sia contestata la legittimità dell'apposizione di un termine per l'esercizio di un diritto ma soltanto l'adeguatezza della sua durata, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuarne un altro che abbia le caratteristiche richieste dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 233/2007.

    Art. 71 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art71 · fonte del testo

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