Art. 69-ter — Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 51, comma 9, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)))
[2]1. ((In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista all'articolo 351, comma 4, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
